Dal Patronato INCA-CGIL e.V., un grazie a Marilena Rossi dell’ Ital-Uil Dortmund per questo prezioso vademecum in lingua italiana.
1. Quando potete rimanere a casa?
Non potete decidere da soli di non andare al lavoro per paura del
coronavirus. Il datore di lavoro può reagire con una lettera di diffida o
addirittura con un licenziamento.
Se avete avuto contatti con una
persona affetta da Coronavirus, verificate tempestivamente se dovete
mettervi in quarantena. Se dovete assentarvi dal posto di lavoro per un
accertamento medico a causa di un possibile contagio, è necessario
informare prima il vostro datore di lavoro e presentare poi un
certificato di malattia redatto dal medico. Il medico è tenuto a
segnalare le persone che risultano positive al Coronavirus all’autorità
sanitaria locale.
In linea di principio, in caso di malattia,
indipendentemente che siate affetti dal coronavirus o da altra patologia
– vale la seguente regola: fatevi rilasciare dal vostro medico un
certificato di malattia, il quale va inviato, immediatamente al vostro
datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a pagare regolarmente lo
stipendio per 6 settimane. A partire dalla settima settimana avete
diritto all’indennità di malattia (Krankengeld).
2. Ho avuto contatti con una persona infetta e sono stato quindi messo in quarantena. Continuerò ad essere pagato?
Se siete stati messi in quarantena dal vostro medico il datore di
lavoro è obbligato a pagare il vostro stipendio per un periodo di 6
settimane. Questo è regolato dalla legge sulla protezione dalle
infezioni. Se avete sintomi di malattia, significa che siete
impossibilitati a lavorare e dovete presentare al datore di lavoro un
certificato medico di impossibilità al lavoro al più tardi il quarto
giorno della malattia (o il primo giorno se il datore di lavoro lo
richiede).
3. Lavoro in un negozio e ho molti contatti con i
clienti. Ho paura di essere contagiato. Devo presentarmi comunque al
posto di lavoro?
Non potete rifiutarvi di presentarvi al lavoro
semplicemente per paura di un’infezione. Potete assentarvi dal lavoro
solo se siete effettivamente impossibilitati a lavorare. Il rischio di
infezione non è considerato un rischio generale di vita. Dovete quindi
continuare a prestare servizio. Tuttavia, il datore di lavoro dovrebbe
fornirvi dei dispositivi di protezione, come i disinfettanti. Inoltre
non può vietarvi di lavorare con mascherine e guanti.
4. Vi è stato diagnosticato il contagio da Coronavirus
Se siete stati contagiati dal coronavirus, dovete informare
immediatamente il vostro datore di lavoro in merito alla vostra
impossibilità di continuare a lavorare, indicando la presunta durata
della prognosi, mediante l’apposito certificato di malattia redatto dal
medico.
Allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del virus,
sarebbe opportuno informare il vostro datore di lavoro e i vostri
colleghi.
5. In caso di viaggio di lavoro in aree ad alta diffusione di coronavirus?
In linea di principio, l’obbligo di lavorare si estende anche ai viaggi di lavoro.
In caso di viaggi di lavoro in aree in cui il rischio di contagio é
stato ufficialmente confermato dalle autorità competenti (es. ufficio
della sanità pubblica, ufficio distrettuale, polizia o altri enti), non
potete essere obbligati a recarvi in tali regioni.
Sul seguente link, dell’Istituto Robert Koch trovate una mappa aggiornata con le indicazione delle aeree a rischio. (https://www.rki.de/…/Neuartiges_Coronavi…/Risikogebiete.html).
6. La azienda presso la quale lavorate è stata messa in quarantena
dall’autorità competente ed è stata ordinata la sospensione temporanea
dell’attività aziendale. Continuerete a ricevere lo stipendio anche se
non siete ammalati?
Certamente. Continuerete a ricevere il vostro
stipendio regolarmente per 6 settimane. Nel caso di coronavirus, la
responsabilità per la perdita del vostro stipendio è disciplinata dalla
legge sulla protezione contro le infezioni.
Il datore di lavoro non
può utilizzare i giorni maturati di ferie in sostituzione della
sospensione lavorativa, così come non può imporre un saldo per le ore di
lavoro straordinario. Pertanto, non firmate le richieste di ferie o di
congedo non retribuite che vi vengono presentate.
7. Cosa succede se la vostra azienda ha poco lavoro a causa dell’emergenza attuale?
Se nella vostra azienda il lavoro diminuisse, il vostro datore di
lavoro può richiedere, presso l’agenzia del lavoro (Agentur für Arbeit),
il cosiddetto assegno di cassa integrazione temporaneo
(Kurzarbeitergeld). Il tal caso, il datore di lavoro ottiene dallo Stato
una sovvenzione, che vi verserà e sarà destinata proprio ai dipendenti
costretti a ridurre il proprio orario di lavoro. Questa compensazione
ammonta al 60% del salario netto che viene a mancare. Se avete almeno un
figlio a carico, la compensazione sarà del 67%. Chi fa un Minijob non
ha diritto all’assegno di cassa integrazione.
Qualora il datore di
lavoro non vi mettesse in cassa integrazione temporanea (Kurzarbeit) e
vi ordinasse di stare a casa per mancanza di lavoro, il vostro diritto
alla retribuzione salariale non verrà pregiudicato. Tuttavia in via
precauzionale, sarebbe opportuno chiedere al datore di lavoro il
rilascio di un apposito attestato. In alternativa, si consiglia di fare
in modo che al colloquio assista anche un testimone.
Tenete presente
che nel caso in cui la vostra azienda adottasse il sistema del calcolo
dell’orario di lavoro, il vostro datore di lavoro non può disporre
unilateralmente dei vostri eventuali crediti (straordinari). Per cui,
qualora egli vi chiedesse di rimanere a casa, per l’eventuale utilizzo
dei vostri crediti (straordinari) è indispensabile il vostro consenso.
Se il datore di lavoro decidesse di sospendere temporaneamente
l’attività aziendale a titolo precauzionale, dovrà comunque continuare a
pagare il vostro salario anche per il periodo della sospensione.
ATTENZIONE! Si sconsiglia di firmare eventuali documenti che il vostro
datore di lavoro vi presenta inerenti alla crisi causata dal virus
corona, previa attenta lettura e comprensione del testo. Potrebbe
trattarsi di un accordo di licenziamento o di rescissione o modifica del
contratto di lavoro in essere da cui potrebbero risultare conseguenze
negative nei vostri confronti.
8. Il mio datore di lavoro può licenziarmi a causa della pandemia causata dal Coronavirus?
Anche durante la pandemia si applicano le normali norme di tutela del
lavoro. Molte aziende subiscono perdite, ma questo non giustifica
necessariamente la rescissione da un contratto di lavoro. Pertanto, vi
preghiamo di non firmare alcun contratto di rescissione o di modifica
che il datore di lavoro vi presenti senza il parere di uno studio legale
o del vostro sindacato o di un centro di consulenza. Se siete impiegati
da più di 6 mesi e la vostra azienda contasse più di 10 persone
occupate esiste una tutela contro il licenziamento regolata dalla legge
(Kündigungsschutzgesetz). Se vi viene notificato il licenziamento,
chiedete consiglio e presentate un’azione di tutela contro il
licenziamento al tribunale del lavoro entro 3 settimane.
9. In caso di licenziamento quali regole vengono applicate nelle imprese con meno di dieci dipendenti?
Per le imprese con meno di 10 dipendenti, non siete tutelati dalla
legge per licenziamento (Kündigungschutzgesetz). Tuttavia vanno sempre
rispettati i termini di preavviso indicati sul contratto di lavoro, o in
mancanza di questi, si fa riferimento alla legge del codice civile
tedesco (das Bürgerliche Gesetzbuch BGB).
Chi lavora da 2 anni ha un
termine di preavviso di un mese, sempre a fine mese. Per chi lavora da
piú di 2 anni il termine di preavviso si prolunga. Per esempio chi
lavora da oltre 5 anni ha un preavviso di 2 mesi, 8 anni 3 mesi, 10 anni
4 mesi, 12 anni 5 mesi, 15 anni sei mesi, 20 anni 7 mesi.
Il
licenziamento deve comunque rispettare un minimo di piano sociale. Se il
datore di lavoro dovesse scegliere di licenziare dei dipendenti, dovrà
licenziare prima gli ultimi assunti e verificare la situazione
famigliare del dipendente, nel caso in cui ci siano figli a carico, ecc.
Anche nelle piccole imprese le donne in gravidanza, in maternità, i
disabili e chi ha chiesto il congedo parentale o per la cura di
famigliari disabili, godono di una tutela speciale contro il
licenziamento.
Il licenziamento deve sempre avvenire in forma
scritta. Il licenziamento in tronco o in forma verbale non ha alcuna
efficacia. In tali casi si ha la possibilità di presentare un’azione
giudiziale presso il tribunale del lavoro. Tuttavia, il termine utile
per il ricorso è di 3 settimane a decorrere dalla data in cui vi è stato
consegnato il licenziamento stesso!
Per informazioni piú approfondite consultate il seguente link:
https://www.fair-arbeiten.eu/de/article/15.kündigung.html
Per chi lavora nella gastronomia consultare il sindacato NGG
https://www.ngg.net/coronavirus-was-arbeitnehmer-wissen-so…/
Nel caso di ricorso e nel caso in cui il vostro stipendio fosse basso,
potete richiedere al tribunale del lavoro locale il cosiddetto
“Beratungshilfeschein” (patrocinio gratuito), con il quale potete
rivolgervi ad un avvocato.
Tenete anche presente che avete l’obbligo
di presentarvi immediatamente presso l’Agentur für Arbeit o al Job
Center per la relativa iscrizione! A causa della situazione attuale, è
possibile farlo anche telefonicamente o tramite Internet, senza
presentarvi personalmente presso gli uffici!
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
10. Il vostro appartamento/alloggio è fornito dal datore di lavoro. Dovete lasciare l’alloggio in caso di licenziamento?
Assolutamente no. Il datore di lavoro non può sfrattarvi, se incombe il
pericolo che possiate rimanere senza abitazione. Considerato anche che
momentaneamente vi sono restrizioni di viaggio, si sconsiglia di
abbandonare l’alloggio. In casi estremi, si consiglia di contattare un
centro di consulenza o la polizia!
11. Se l’asilo o la scuola di
vostro figlio chiudesse a causa del Corona virus, potete rimanere a casa
e continuare a ricevere il vostro stipendio?
I genitori stessi sono
obbligati a fornire la necessaria assistenza ai bambini. Se non vi sono
altre opzioni (ad es. assistenza da parte dell’altro genitore), potete
chiedere al datore di lavoro di esonerarvi dal lavoro ma in questo caso
senza ricevere un salario. In alternativa è possibile ridurre gli
straordinari o prendere le ferie che in questo caso saranno retribuite.
In molte aziende sono in vigore attualmente provvedimenti speciali per
questi casi. Dovreste quindi parlare con il vostro datore di lavoro per
trovare il modo migliore al fine di risolvere questa situazione di
emergenza!
Se il bambino si ammalasse, saranno applicate le regole
consuete: i dipendenti possono assentarsi dal lavoro a causa della
malattia del bambino e devono inviare al datore di lavoro il certificato
di malattia del figlio. L’indennità di malattia per accudire il figlio
pari a 10 giorni e 20 giorni per i genitori single viene retribuita
dalla cassa malattia.
12. Quali misure precauzionali deve adottare il suo datore di lavoro per proteggervi dal virus Corona?
Il datore di lavoro ha il dovere di applicare le regole di emergenza,
mettendo per esempio a disposizione un disinfettante, fornire
informazioni sulle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul
posto di lavoro.
13. Vivete in un appartamento che il vostro
datore di lavoro vi ha dato in affitto. Dovete lasciare l’abitazione se
il rapporto di lavoro venisse interrotto?
Assolutamente no! Potete
essere sfrattati dalla vostra abitazione solo in presenza di una
sentenza del tribunale. Dal momento che esistono restrizioni di viaggio
non è assolutamente consigliabile abbandonare volontariamente la vostra
abitazione. In caso contrario potreste correre il rischio di rimanere
senza casa e perdere il diritto di occuparla nuovamente. Questo vale
anche nel caso in cui sussistesse solamente un contratto di affitto
verbale. Se qualcuno vi facesse pressione di qualsiasi genere, si
consiglia di contattare un centro di consulenza o la polizia!
14. Emergenza Coronavirus per Freelance
L’Agenzia GUWBI e.V. sta preparando del materiale informativo riguardo
eventuali aiuti/sovvenzioni per lavoratori Freelance! Consapevoli della
situazione attuale, il servizio GUWBI e.V. offre al momento la
consulenza individuale solo online (Video-Call) e per telefono. Potete
richiedere un appuntamento telematico via e-mail a info@guwbi.de o
lotsenstelle@berlin.de. Sia le consulenze personali che i seminari
saranno riproposti presso l’ufficio GUWBI e.V. non appena la situazione
lo consentirà. Vi ricordiamo che il servizio di consulenza é gratuito.
Links:
Informazioni Ministero federale della sanità (tedesco, inglese, russo, turco)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Informazioni sugli attuali sviluppi in tutto il mondo e per la Germania (tedesco)